martedì 3 aprile 2012

IO BAMBINO DISABILE A SCUOLA: COSA DICE LA LEGGE?

IO, BAMBINO DISABILE A SCUOLA


LA QUESTIONE:I bambini disabili hanno diritto all’istruzione al pari di ogni altro bambino. Spesso però il sistema scolastico non è pronto ad accogliere questa realtà.Come tutelare allora i diritti di questi bambini?
 ll piccolo G. di undici anni, all’età di 18 mesi è stato ricoverato presso il Reparto di Neurologia dell’Ospedale Pediatrico Bambin Gesù dal 4/11/02 al 28/11/02. Nella scheda di dimissionesi legge : “…Dimesso con diagnosi: Arterioterapia occlusiva progressiva dell’infanzia (sindrome di Moya Moya), con secondaria emiparesi destra ed epilessia parziale.…”.
La  malattia di Moya Moya di cui è affetto il piccolo G. è caratterizzata da una stenosi lentamente progressiva con obliterazione dei larghi vasi della base del cervello. E’ importante evitare tutte le cause di iperventilazione o comunque di ipotensione. Pertanto è consigliato evitare, per quanto possibile, le crisi di pianto e tutte le situazioni che possono portare ad iperventilazione.
Viste e accertate le particolari condizioni psicofisiche del piccolo G. è necessario che il bambino sia sempre assistito nelle ore scolastiche da un insegnante di sostegno che lo accompagni nello svolgimento di tutte le attività didattiche e extra-didattiche al fine di consentire un percorso formativo alla pari degli altri bambini.
Nonostante le richieste avanzate nei confronti dell’istituto scolastico nella persona del Preside ad oggi il bambino è assistito da un insegnante per un numero di ore inferiore a quelle necessarie.
Tale situazione non consente una regolare frequenza del bambino a scuola date le sue condizioni di salute.
LA GIURISPRUDENZA: Sulla delicata questione è intervenuta la Corte Costituzionale con la sentenza 80/2010.
Sotto il profilo normativo, il diritto all’istruzione dei disabili è oggetto di specifica tutela da parte sia dell’ordinamento internazionale che di quello interno. In particolare, per quanto attiene alla normativa internazionale, viene in rilievo la recente Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006, entrata in vigore sul piano internazionale il 3 maggio 2008 e ratificata e resa esecutiva dall’Italia con legge 3 marzo 2009, n. 18, il cui art. 24 statuisce che gli Stati Parti «riconoscono il diritto delle persone con disabilità all’istruzione». Diritto, specifica la Convenzione in parola, che deve essere garantito, anche attraverso la predisposizione di accomodamenti ragionevoli, al fine di «andare incontro alle esigenze individuali» del disabile (art. 24, par. 2, lett. c), della Convenzione).
Inoltre la legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), nel fissare i principi della piena integrazione delle persone disabili, agli artt. 12 e 13 garantisce loro il necessario sostegno per mezzo di docenti specializzati, al fine della loro integrazione scolastica.
In particolare, l’art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), assicura l’integrazione scolastica degli alunni disabili con interventi adeguati al tipo ed alla gravità dell’handicap, compreso il ricorso all’ampia flessibilità organizzativa e funzionale delle classi, nonché la possibilità di assumere con contratto a tempo determinato insegnanti di sostegno in deroga al rapporto docenti ed alunni, indicato al comma 3 della suddetta disposizione, in presenza di handicap particolarmente gravi.
In particolare, il citato art. 40 non generalizza tutti i casi di disabilità, ma si ispira al diverso principio secondo il quale ciascun intervento deve tener conto del grado e della tipologia di deficit di cui è portatore il singolo individuo, ponendosi, in tal modo, in linea di continuità con quanto già previsto dagli artt. 3, 12, 16 e 17 della legge n. 104 del 1992, in ambito di istruzione e di formazione professionale dei disabili.
Anche la Costituzione, nel riconoscere valore fondamentale alla persona come individuo, pone, a tal fine, a carico della collettività un obbligo di solidarietà, assumendo nel caso concreto rilievo l’art. 38, commi terzo e quarto, Cost., che sanciscono il diritto dei disabili all’educazione assegnando il correlativo obbligo allo Stato.
Non consentire ad un alunno disabile il regolare svolgimento delle lezioni è in contrasto con gli artt. 4, 35 e 38, terzo comma, Cost., perché vengono così meno le condizioni minime per l’integrazione scolastica del piccolo, con ripercussioni negative sull’avviamento professionale, limitando pieno sviluppo della sua personalità, la sua effettiva partecipazione alla vita politica, economica e sociale del Paese. Inoltre tale politica scolastica  introdurrebbe un regime discriminatorio illogico e irrazionale che non tiene conto del diverso grado di disabilità di tali persone, incidendo così sul nucleo minimo dei diritti del bambino.
La situazione del piccolo G. è stata perfettamente rappresentata all’istituto scolastico ed è stato espressamente richiesto dai genitori un incremento delle ore dell’insegnante di sostegno. Richiesta che però non è stata accolta dall’istituto , con la conseguenza che oggi il bambino è assistito per un numero di ore inferiori a quelle alle quali avrebbe diritto e  questo numero di ore è insufficiente per la regolare partecipazione del bambino alle lezioni.
CONCLUSIONI: In base a quanto fin qui esposto, i genitori del piccolo hanno così deciso di sporgere querela a mezzo del proprio legale nei confronti del Preside dell’istituto ritenendo integrato il  reato  di cui all’art. 328 c.p.,primo comma, per “omissione e rifiuto di atti d’ufficio” e di agire sul piano civile al fine di ottenere l’adempimento degli obblighi posti a suo carico e spettanti per legge.  
DOTT.SSA ALESSIA MARIA DI BIASE

ATTACCHI DI PANICO: COME FUNZIONANO?