sabato 10 marzo 2012

LO STALKING E' REATO? COSA DICE LA LEGGE?

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NEWS: COSA DICE LA LEGGE?


Recentemente la Corte di Cassazione è stata chiamata a decidere sulla seguente questione: L’invio reiterato di mails ad una persona (nella fattispecie la ex fidanzata), al fine di cagionarle sofferenza e privarla della serenità come deve essere punito?
Gli elementi costitutivi del reato: due sono le fattispecie criminose che vengono in rilievo: la molestia e lo stalking. Per quanto riguarda il primo reato, disciplinato dall’art.660, titolo I, libro III del vigente codice penale, scopo della norma è quello di tutelare la tranquillità pubblica per l’incidenza che il suo turbamento ha sull’ordine pubblico, sicché l’interesse privato, individuale, riceve una protezione soltanto riflessa.
Perché una condotta, valutata secondo la psicologia normale media, assuma rilievo, ai fini della configurabilità del reato in parola, non è sufficiente che essa sia di per sé molesta o arrechi disturbo, ma è altresì necessario che sia accompagnata da “petulanza o altro biasimevole motivo”, in tal caso l’agente è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a 516,00 euro.
Con la prima caratteristica deve intendersi un modo di agire del soggetto pressante, indiscreto e impertinente, che sgradevolmente interferisca nella sfera della libertà e della quiete di altre persone, pur nella consapevolezza di non essere gradito; mentre la seconda accezione è riferita ad ogni altro riprovevole movente che abbia praticamente gli stessi effetti della petulanza.
E’ indubbio che l’invio di continue e-mails, senz’altro invade la libertà personale di un soggetto, arrecandole turbamento e disturbo, ma, il comportamento pur essendo di per sé, oggettivamente molesto, tuttavia se non sorretto da una condotta “petulante o da altro biasimevole motivo” che, alla luce di quanto appena detto, è elemento necessario ai fini della configurabilità della contravvenzione presunta, non è punibile a norma dell’art.660 c.p..


Sul delicato argomento, in diverse e ripetute occasioni si è pronunciata la Suprema Corte, sostenendo che sono considerati atteggiamenti molesti, tutti quegli atteggiamenti come ad esempio, il pedinamento, l’indesiderato corteggiamento, il continuo invio di sms telefonici, il disturbo recato col mezzo del telefono o altri mezzi analoghi di comunicazione a distanza.
Ciò non di meno, è necessario citare una recente sentenza (Cass. Civ. n. 24510/2010), nella quale i giudici della Corte di Cassazione, chiamati a pronunciarsi sulla questione, hanno affermato che l’invio di un messaggio di posta elettronica che provochi turbamento o fastidio nel destinatario, non rientri nella condotta della disposizione di cui all’art. 660 c.p.. Invero tale condotta , potrebbe invece essere compresa nella più grave e ampia categoria degli “ atti persecutori” disciplinati dall’ art. 612 bis, c.p.,introdotto con il D.L. 23 Febbraio 2009, n.11 (decreto Maroni), comunemente chiamato “stalking”, posto che la norma punisce per tali fatti, chiunque attraverso condotte reiterate, minaccia o molesta una persona in modo tale da cagionarle un perdurante e grave stato di ansia e di paura.
La fattispecie in questione è punita con pene ben più severe rispetto al reato di molestia.
In tal caso infatti, il colpevole è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
Cionondimeno la pena è aumentata qualora il fatto sia compiuto dal coniuge, separato o divorziato, ovvero in danno di un minore e negli altri casi previsti dalla legge.
  La fattispecie in questione è punita con pene ben più severe rispetto al reato di molestia. 
In tal caso infatti, il colpevole è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
Cionondimeno la pena è aumentata qualora il fatto sia compiuto dal coniuge, separato o divorziato, ovvero in danno di un minore e negli altri casi previsti dalla legge.
Pertanto, tornando al caso in esame, anche se, ricevere continuamente mails, tanto più che indesiderate, a parere della giurisprudenza non costituisce il reato di molestia, non si può certo affermare che il fatto non sia però idoneo a procurare turbamento nell’animo di chi le riceve.
Infatti, il soggetto destinatario del messaggio, seppure non costretto a leggerlo, è comunque costretto a visualizzarlo nella propria casella di posta elettronica, venendo così violato, oltre alla propria libertà personale anche il diritto costituzionalmente garantito posto a tutela della libertà della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione (art.15 Cost.).
Appare probabile quindi, che, per le ragioni considerate, nei confronti di chi invia continuamente e-mails contro la volontà del destinatario, venga ipotizzata una responsabilità punibile ex art. 612 bis c.p..
Dott.ssa Alessia Maria Di Biase  


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